IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione  amministrativa,  ed  in particolare gli articoli 11,
comma 1, lettera b), e 14;
  Ravvisata   l'esigenza   di   trasformare  gli  enti  lirici  e  le
istituzioni  concertistiche  assimilate,  disciplinati  dal titolo II
della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  in fondazioni, non essendo
necessaria,  per  l'espletamento  dei  loro  compiti, la personalita'
giuridica  di  diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica
privata  la  possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento
delle funzioni di tali enti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
  Udito   il   prescritto   parere   della  Commissione  parlamentare
bicamerale,  istituita  ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per  i  beni  culturali  e  ambientali,  delegato  per  lo
spettacolo,  di  concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro
e  della  previdenza  sociale e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                           Trasformazione
  1.  Gli  enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche
assimilate,  gia'  disciplinati  dal  titolo II della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  sono  trasformati  in  fondazione ed acquisiscono la
personalita'  giuridica  di  diritto  privato alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei
rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della
trasformazione.  Essa  e'  disciplinata, per quanto non espressamente
previsto  dal  presente  decreto,  dal  decreto legislativo 29 giugno
1996,  n.  367,  dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione
del medesimo.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n. 1092,   al solo fine  di facilitare  la lettura
          delle disposizioni  di legge  o alle quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  titolo  II  della  legge  14   agosto   1967,   n.
          800    (Nuovo  ordinamento  degli    enti  lirici  e  delle
          attivita' musicali) concerne:   "Enti  autonomi  lirici  ed
          istituzioni concertistiche assimilate".
            -   Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,
          concerne:  "Disposizioni  per   la   trasformazione   degli
          enti   che   operano  nel settore musicale in fondazioni di
          diritto privato".